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Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche - Art. 8

Art. 8

  1. I membri del personale diplomatico della missione devono, di regola, avere la cittadinanza dello Stato accreditante.
  2. I membri del personale diplomatico della missione non possono essere scelti tra i cittadini dello Stato accreditatario senza il consenso di questo, che lo può revocare in ogni tempo.
  3. Lo Stato accreditatario può riservarsi il medesimo diritto quanto ai cittadini d’un terzo Stato, qualora non siano anche cittadini dello Stato accreditante.

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