Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche - Art. 8
Art. 8
- I membri del personale diplomatico della missione devono, di regola, avere la cittadinanza dello Stato accreditante.
- I membri del personale diplomatico della missione non possono essere scelti tra i cittadini dello Stato accreditatario senza il consenso di questo, che lo può revocare in ogni tempo.
- Lo Stato accreditatario può riservarsi il medesimo diritto quanto ai cittadini d’un terzo Stato, qualora non siano anche cittadini dello Stato accreditante.